Statuto CAI Piemonte

CAI – REGIONE PIEMONTE – STATUTO

Art. 1 – Costituzione, scopi e attività

1. I Soci e le Sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti alla Regione Piemonte costituiscono l’associazione di promozione sociale denominata “Club Alpino Italiano – Regione Piemonte – Associazione di Promozione Sociale”, siglabile con “CAI Piemonte-APS” e di seguito anche indicato come “CAI Piemonte”.

Possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

2. L’associazione costituisce il Raggruppamento Regionale (GR) del Club Alpino Italiano ed appartiene agli enti del Terzo settore.

3. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via prevalente, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

–  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

4. Per conseguire tali scopi e attività, l’associazione provvede a:

– perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle Sezioni nelle loro zone di attività;

– rapportarsi con la Regione Piemonte nei settori nei quali essa ha potere legislativo e con altri Enti territoriali;

– coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle Sezioni facenti parte del CAI PIEMONTE;

– contribuire alle spese di funzionamento degli organi tecnici regionali;

– fornire alle Sezioni del CAI PIEMONTE ogni forma di collaborazione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi statutari.

in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea Regionale dei Delegati e alle deliberazioni degli organi del Club Alpino Italiano.

5.    L’associazione potrà altresì esercitare attività secondarie e strumentali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, funzionali rispetto alle attività di interesse generale, tra le quali:

– conclusione di contratti di affitto, di locazione o di comodato aventi ad oggetto beni immobili o mobili strumentali allo svolgimento dell’attività;

– erogazione di servizi di pubblicità e di sponsorizzazioni;

– raccolta fondi in conformità alla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore;

– assunzione di partecipazioni in altri enti, associazioni e società mutualistiche che, senza fini di lucro, abbiano per scopo la cessione di beni e la fornitura di servizi nei confronti dei soci del Club Alpino Italiano e di tutte le sue articolazioni territoriali e funzionali, anche senza limiti di prevalenza.

Art. 2 – Sede del CAI Piemonte

La sede legale ed operativa del CAI Piemonte è stabilita in Torino e potrà essere trasferita nell’ambito dello stesso Comune con delibera del Comitato Direttivo dell’associazione da comunicare agli organi competenti nei termini di legge.

2. La variazione dell’indirizzo di ubicazione della sede legale oppure operativa nell’ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna modifica allo statuto.

Art. 3 – Organi del Cai Piemonte

Sono organi del CAI Piemonte:

a. l’Assemblea Regionale dei Delegati (ARD);

b. il Comitato Direttivo Regionale (CDR);

c. il Presidente Regionale (PR);

d. il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e l’Organo di controllo;

e. il Collegio Regionale dei Probiviri,

secondo quanto previsto dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Art. 4 – Assemblea Regionale dei Delegati

1. La ARD è l’organo sovrano del CAI Piemonte ed è composta dai soci, rappresentati dai delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l’indizione della AD. L’ARD è ordinaria e straordinaria.

2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano, con le seguenti modalità:

a. si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR;

b. delibera sugli argomenti da inserire da parte del CDR nell’ordine del giorno, che possono essere proposti anche dalle singole Sezioni o dal Collegio dei revisori dei conti;

c. devono essere invitati i componenti del CC, del CDC e del Collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti a Sezioni facenti parte dell’area regionale e interregionale, che possono intervenire sugli argomenti all’ordine del giorno ma senza diritto di voto.

3. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle Sezioni del CAI Piemonte.

4. La ARD deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 15 aprile di ciascun anno.

Una seconda ARD congiunta con i Raggruppamenti Regionali di area LPV si svolge entro il 30 novembre di ogni anno.

La ARD straordinaria, regionale o di area LPV, è convocata quando il CDR lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da parte del CDC, o del Collegio regionale dei revisori dei conti, o da un terzo dei delegati aventi diritto al voto. La ARD straordinaria adotta e modifica lo Statuto e il Regolamento del CAI Piemonte e ne delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione.

5. La ARD assolve almeno le seguenti funzioni:

a. adotta lo Statuto del CAI Piemonte, soggetto ad approvazione, anche nelle loro modifiche, da parte del CC, e il Regolamento;

b. delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento del CAI Piemonte;

c. adotta i programmi annuali e pluriennali del Cai Piemonte;

d. elegge i componenti del Comitato direttivo regionale, il Presidente regionale, i componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti e del Collegio regionale dei probiviri;

e. revoca, al verificarsi dei presupposti previsti dallo Statuto e/o dai Regolamenti del Club Alpino Italiano, i componenti degli organi sociali e il revisore legale dei conti, promuovendo l’azione di responsabilità nei confronti degli stessi ove ritenuta opportuna;

f. designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano – esclusa l’AD – e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all’area, rispettivamente in ottemperanza alle norme del Regolamento Generale;

g. su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici regionali operativi – commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali; ne approva preventivamente i programmi annuali di attività;

h. su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo ordinario da corrispondere da parte delle Sezioni al CAI PIEMONTE;

i. approva l’operato del CDR e i bilanci d’esercizio e preventivo del CAI Piemonte;

j. delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri Raggruppamenti Regionali della stessa area interregionale;

k. su proposta del CDR, approva l’assunzione di partecipazioni del CAI Piemonte in altri enti, associazioni e società mutualistiche che, senza fini di lucro, abbiano per scopo la cessione di beni e la fornitura di servizi nei confronti dei soci del Club Alpino Italiano e di tutte le sue articolazioni territoriali e funzionali, anche senza il vincolo della prevalenza, purchè funzionali e strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali.

6. La ARD, in sede ordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati delle Sezioni assegnati al CAI Piemonte – presenti di persona o per delega – registrati dalla Commissione verifica poteri, indipendentemente dal numero di Sezioni presenti; in sede straordinaria è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati delle Sezioni assegnati al CAI Piemonte;

7. Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.

8. Ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezionale) che eletto, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altra sezione del CAI Piemonte fino ad un massimo di tre. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione del CAI Piemonte.

9. I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD.

I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l’autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l’autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.

10.   Le deliberazioni, in sede ordinaria o straordinaria, sono adottate, rispettivamente, se approvate con il voto favorevole della maggioranza o dei due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.

Art. 5 – Commissione verifica poteri

1. Il CDR nomina, almeno 15 (quindici) giorni prima della ARD, la Commissione verifica poteri della quale fanno parte un componente del CDR, un componente del Collegio dei revisori dei conti e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l’ARD. In caso di indisponibilità del componente del Collegio dei revisori dei conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.

2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 6 – Comitato Direttivo Regionale

1.    In conformità a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Generale, il CDR è l’organo di gestione del CAI Piemonte ed assume la seguente denominazione: Club Alpino Italiano – Comitato Direttivo Regionale Piemonte.

2.    Il CDR è composto da 8 (otto) componenti pari ad uno per ogni provincia oltre al Presidente.

Essi vengono eletti dai Delegati del CAI Piemonte durante l’Assemblea Ordinaria. Risulteranno eletti i candidati delle singole province che avranno riportato la votazione più alta. Se non ci sono candidati di una o più province, risulteranno eletti i candidati di qualunque Sezione che avrà riportato la votazione più alta.

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

3.    Il CDR opera secondo le disposizioni ed assolve alle funzioni previste dal Regolamento Generale.

Esso può eleggere uno o più Vicepresidenti.

4.    Il CDR assolve alle seguenti funzioni specifiche:

a.    predispone i programmi annuali e pluriennali del CAI Piemonte e li sottopone alle deliberazioni della ARD;

b.    collabora con le sezioni di altri Raggruppamenti Regionali che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nella propria regione o provincia autonoma;

c.    svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club alpino italiano;

d.    fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del CAI Piemonte;

e.    redige l’ordinamento del CAI Piemonte; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dell’ordinamento del CAI Piemonte, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del CAI Piemonte;

f.    pone in atto le deliberazioni della ARD;

g.    adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del CAI PIEMONTE e li trasmette alla direzione;

h.    delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione o provincia autonoma;

i.    rilascia le autorizzazioni previste dall’ordinamento della struttura centrale del Club alpino italiano, coordina e controlla l’attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;

j.    indirizza e segue l’attività dei coordinamenti provinciali di sezioni, vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;

k.    propone la costituzione degli organi tecnici regionali (anche in dimensione interregionale) e ne coordina l’attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone alla ARD;

l.    nomina i componenti degli organi tecnici regionali consultivi;

m.    designa i componenti degli organi tecnici regionali, o interregionali operativi;

n.    provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l’assemblea; inoltra la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l’ordine del giorno – con indicazione della località, della data, dell’orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell’ora di inizio della ARD – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell’ordine del giorno.

5.    Le sedute del CDR si svolgono ogni qualvolta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti.

6.    La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare almeno l’ordine del giorno. Per motivi di urgenza il PR può convocare una seduta del CDR anche a mezzo telefono o posta elettronica.

7.    I componenti del CDR partecipano alle sedute dell’ARD; possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se sono delegati elettivi della propria sezione.

Art. 7 – Presidente

1.  Il PR è il legale rappresentante del CAI Piemonte; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche:

a.  convoca e presiede le sedute del CDR;

b.  pone in atto le deliberazioni del CDR;

c.  adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili che sottopone alla prima riunione successiva del CDR;

d.  rappresenta il CAI Piemonte alla Conferenza nazionale dei PR;

e.  convoca la ARD (Assemblea Regionale dei Delegati);

f.  presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI PIEMONTE accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale del CAI Piemonte.

2.  In caso di impedimento temporaneo il PR è sostituito dal vicepresidente più anziano per carica o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.

Art. 8 – Segretario e Tesoriere

1.    Il Segretario e il Tesoriere sono designati dal CDR, e possono essere scelti anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Regolamento del CAI Piemonte o, in mancanza, il CDR definiscono i compiti e le funzioni spettanti al Segretario e al Tesoriere.

Art. 9 – Collegio regionale dei revisori dei conti e organo di controllo

1.    Il Collegio dei Revisori dei Conti eÌ l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del CAI Piemonte. E’ costituito da almeno tre componenti, anche non soci. Durano in carica per tre esercizi e, quindi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Il CAI Piemonte resta comunque sottoposto anche ai controlli dell’ordinamento centrale del CAI.

2.    Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Delegati.

E’ compito del Collegio dei Revisori dei conti:

–     l’esame del bilancio consuntivo, composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto di gestione e dalla Relazione di missione, e del bilancio previsionale del CAI Piemonte, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Delegati;

–     il controllo collegiale od individuale degli atti contabili del CAI Piemonte;

–     la convocazione dell’assemblea dei Delegati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

3.    L’Organo di controllo, anche monocratico, costituito in presenza dei previsti requisiti di cui all’art.30 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i (Codice del Terzo Settore), esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del codice civile, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall’Assemblea dei Delegati. Durano in carica tre esercizi, quindi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

4.    L’Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Delegati.

L’Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l’oggetto delle riunioni.

5.    È compito dell’Organo di controllo:

–     l’esame del bilancio consuntivo, composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto di gestione e dalla Relazione di missione, e del bilancio previsionale del CAI Piemonte, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Delegati;

–     il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi del CAI Piemonte;

–     la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell’eventuale Regolamento;

–     la convocazione dell’Assemblea dei Delegati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

Art. 10 – Collegio dei probiviri

1.    A norma dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, è istituito Il Collegio Regionale dei Probiviri.

2.    Il collegio regionale dei probiviri del CAI Piemonte è composto da tre componenti effettivi che al loro interno designano il Presidente del Collegio, e da due componenti supplenti.

Il collegio giudica e decide sulle controversie interne al CAI Piemonte o deferite alla propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano

Art. 11 – Organi Tecnici Consultivi Regionali

Gli OTCR sono composti da tre componenti scelti e nominati dal CDR. Essi operano solo su richiesta del CDR ed in base ad incarico fiduciario, il quale è temporaneo e può essere revocato. I componenti possono operare sia singolarmente che collegialmente, allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi specifiche finalità gestionali o istituzionali. Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 12 – Organi Tecnici Operativi Regionali

1.    Gli OTOR sono composti da un minimo di cinque ed un massimo di otto componenti, operano allo scopo di favorire o svolgere con continuità ed efficacia specifiche finalità istituzionali.

2.    I componenti degli organi tecnici sono eletti dalla ARD sulla base di una lista di candidati predisposta dal CDR, anche su indicazione delle Sezioni del CAI Piemonte e degli stessi OTOR.

3.    L’incarico ricevuto può essere revocato dal CDR, il quale esercita le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti e ne riferisce all’ARD.

4.    La ARD esercita nei confronti degli OTOR funzioni di indirizzo politico locale.

5.    Gli OTOR operano nel rispetto degli indirizzi tecnici generali dei rispettivi OTC.

6.    Le spese di funzionamento sono a carico del CAI Piemonte, mentre quelle legate a progetti o iniziative saranno coperte dai relativi OTC. Gli importi erogati dovranno essere dagli OTC versati al CAI Piemonte il quale provvederà a girarli all’Organo Periferico.

Art. 13 Organi Tecnici Operativi Interregionali

1.    Nel caso di OT interregionali, previo accordo con i GR interessati, composizione, scelta, nomina vengono deliberati dal CDR anche in deroga al numero di componenti stabilito all’Art. 12. La composizione di tali organi deve essere rappresentativa dei GR costituenti in ragione proporzionale al numero degli iscritti del GR stesso, fatte salve le eventuali specifiche e riconosciute competenze tecniche.

2.    Gli OT esercitano la funzione di indirizzo tecnico generale, in caso di loro inesistenza, inadempienza o comunque di inerzia accertata l’OTC omologo subentra d’ufficio in supplenza.

Art. 14 – Divieti e obblighi del CAI PIEMONTE

1.    Il CAI Piemonte non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club alpino italiano. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club alpino italiano.

2.    Il CAI Piemonte assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club alpino italiano:

a.    presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l’AD una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente e trasmette copia dello stato patrimoniale del CAI Piemonte e del conto economico;

b.    trasmette al direttore e al CDC l’elenco degli eletti negli organi del CAI Piemonte e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;

c.    trasmette al comitato elettorale l’elenco dei designati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC, in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club alpino italiano;

d.    trasmette al CDC copia dell’ordinamento del CAI Piemonte e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall’adozione da parte della ARD; usa lo stemma del Club Alpino Italiano, concedendone l’uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del Club Alpino Italiano per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni;

e.    invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 15 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1.    Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l’elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato elettorale, e degli organi del CAI Piemonte, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, in scadenza, stabilendo un temine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.

2.    Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall’interessato o dalle sezioni facenti parte del CAI Piemonte.

Il CDR predispone quindi le relative schede di votazione con l’indicazione dei nominativi dei candidati – disposti in ordine alfabetico – predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l’organo o gli organi designanti. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:

a.    apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;

b.    scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende designare o eleggere.

3. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.

È escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Poiché è stabilita una rappresentatività di almeno un componente del CDR per provincia si prevedere che venga eletto il candidato di ogni provincia, della quale sia scaduto il componente del CDR, che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelli della stessa provincia.

4. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 16 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

1.    Le cariche negli organi del CAI Piemonte, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.

2.    Tutti i candidati alle cariche negli organi del CAI Piemonte, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il CAI Piemonte; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.

3.    Non sono eleggibili alle cariche sociali del CAI Piemonte, inclusi gli organi tecnici operativi regionali:

a.    quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;

b.    quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;

c.    quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;

d.    quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;

e.    quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;

f.    quanti al momento della elezione a componente di un organo del CAI Piemonte hanno superato il settantacinquesimo anno di età.

Art. 17– Incompatibilità tra cariche sociali

Come disposto dall’ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:

a.    il presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi o operativi;

b.    il componente del consiglio direttivo di una sezione può essere eletto alla carica di delegato alla AD e alla ARD in rappresentanza dei soci della propria sezione, oppure alla carica di componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture operative centrali;

c.    il componente del collegio dei revisori dei conti sezionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli organi tecnici consultivi o operativi.

Art. 18 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del CAI Piemonte, viene costituito il Comitato elettorale regionale composto da tre componenti che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso

Art. 19 – Decorrenza e durata delle cariche elettive

1.    Gli eletti alle cariche sociali del CAI Piemonte assumono l’incarico all’atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD. Gli eletti alle cariche sociali del CAI Piemonte, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l’incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del CAI Piemonte una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

2.    Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del CAI Piemonte, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR e assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d’atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3.    Le assenze dalle sedute degli organi del CAI Piemonte devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all’inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.

4.    Il componente di uno degli organi del CAI Piemonte che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell’organo da comunicazione al CDR che prende atto dell’avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR dà comunicazione dell’accaduto agli interessati per l’avvio della procedura di sostituzione.

5.    La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l’indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive

Art. 20 – Sostituzione di componenti di organi del CAI Piemonte decaduti prima del termine del mandato

1.    La sostituzione di un componente di un organo del CAI Piemonte, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima ARD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.

2.    Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l’anzianità del sostituito.

Art. 21 – Patrimonio del CAI Piemonte

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale o indiretta ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del CAI Piemonte anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

2.    Il CAI Piemonte può esser sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club Alpino Italiano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano e secondo le previsioni previste per gli Enti del terzo settore.

3.  Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione verranno devolute ad altro Raggruppamento Regionale, purchè enti del Terzo settore; all’atto dello scioglimento dette attività sono assunte in consegna e amministrate dal CDC fino al momento della loro attribuzione all’ente designato.

Art. 22 – Modifiche all’ordinamento del CAI Piemonte

1.    Le modifiche all’ordinamento del CAI Piemonte sono inoltrate in plico unico o in via telematica – nel testo integrale redatto dal CDR – ai Presidenti e a tutti i Delegati presso le rispettive Sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD.

2.    L’adeguamento del presente ordinamento alle modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell’ordinamento del Club Alpino Italiano da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

Art. 23 – Rinvio al Regolamento del CAI Piemonte

Il Regolamento del CAI Piemonte dispone in conformità a quanto previsto dall’art.38 dello Statuto generale del Club Alpino Italiano.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle analoghe disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché alla normativa vigente sugli Enti del terzo settore (Codice del Terzo Settore e disposizioni attuative) e, in mancanza, alle norme del Codice Civile. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

Acronimi usati nel presente Statuto:

AD Assemblea dei Delegati                       

ARD Assemblea Regionale dei Delegati

CC Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (ex Consiglio Centrale)

CDC Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di Presidenza)

CDR Comitato Direttivo Regionale

CE Comitato Elettorale Centrale

CER Comitato Elettorale Regionale

GR Raggruppamento Regionale di Sezioni

OTCR Organo Tecnico Consultivo Regionale

OTOR Organo Tecnico Operativo Regionale